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Regolamenti


Regolamento d'Istituto

Regolamento d'Istituto - I. C. San Cipirello

PARTE PRIMA –  ALUNNI

ARTICOLO 1

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a presentarsi a scuola muniti di tutto l’occorrente per le lezioni della giornata e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

 

ARTICOLO 2

Nella scuola primaria, le classi prime e seconde osservano l’orario 8.30-13.30 nei giorni di lunedì, martedì mercoledì 8.30-12-30 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato; le classi terze, quarte e quinte osservano l’orario 8.30-13.30 dal lunedì al sabato. Nella scuola secondaria di I grado si osserva l’orario giornaliero 8:30-13:30, dal lunedì al sabato. La campana delle ore 8:30 segna l’inizio delle lezioni. Alle ore 8:25 una prima capana segnala l’accesso degli alunni. I docenti della prima ora di lezione sono tenuti ad accogliere gli alunni a partire dalle ore 8:25. Nella scuola dell’infanzia le sezioni a tempo normale osservano l’orario 8:30 – 16:30, le sezioni a tempo ridotto osservano l’orario 8:30 – 13:30.

 

ARTICOLO 3

Per lo svolgimento di attività didattiche in orario curricolare al di fuori dell’istituto gli alunni sono autorizzati in forma scritta dal genitore esercente la patria potestà all’inizio dell’anno scolastico, con autorizzazione a valere per l’intero anno. La scuola in ogni caso darà preventivo avviso scritto delle attività che si svolgono al di fuori dell’istituto scolastico sul diario personale dell’alunno e con avviso affisso all’albo del plesso.

 

ARTICOLO 4

Gli alunni sono ammessi in classe alla seconda ora solo se muniti di giustificazione, sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci, e previa autorizzazione del Dirigente scolastico o dei docenti collaboratori. I ritardi di breve durata vengono annotati sul registro di classe dal docente che riceve l’alunno. I ritardi reiterati saranno comunicati dal docente coordinatore al Dirigente scolastico che provvederà a contattare i genitori.

 

ARTICOLO 5

Durante la permanenza a scuola, gli alunni devono sempre mantenere il decoro e la pulizia dei locali, non debbono imbrattare muri o porte, né danneggiare l’arredamento scolastico o gettare carta e rifiuti di qualsiasi genere nei corridoi, nelle aule e negli spazi circostanti l’edificio scolastico. Eventuali danni arrecati all’arredamento o all’edificio scolastico sono a carico delle famiglie, le quali, pertanto, sono tenute a riparare, a proprie spese, quanto danneggiato dai propri figli.


ARTICOLO 6

Durante il cambio dell’ora tutti gli alunni devono aspettare l’insegnante restando ai propri posti, non devono gironzolare per l’aula né affacciarsi alle finestre. Durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori o alla palestra, che dovranno sempre avvenire sotto la sorveglienza dei docenti, gli alunni devono mantenere un comportamento corretto ed educato che non sia di disturbo alle altre classi.

 

ARTICOLO 7

L’intervallo giornaliero, da intendere come momento di socializzazione e parte integrante dell’azione educativa,  nella scuola secondaria di I grado, ha la durata di 10 minuti, dalle ore 11:20 alle ore 11:30. L’inizio dell’intervallo verrà segnalato dal suono della campana. Per tutta la durata dell’intervallo gli alunni devono rimanere all’interno della propria aula e devono mantenere un comportamento composto, senza abbandonarsi ad urla, schiamazzi e giochi pericolosi. La vigilanza sugli alunni, per tutta la durata dell’intervallo, è a carico dell’insegnante che si trova nella classe alla terza ora di lezione.

Nella scuola primaria l’intervallo ha la durata di 15 minuti, dalle ore 10:30 alle ore 10:45. Gli alunni, durante l’intervallo, rimangono in classe sotto stretta sorveglianza del docente della terza ore di lezione.  Durante l’intervallo agli alunni è consentito fare merenda.

Anche la mensa, nella scuola dell’infanzia è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa.


ARTICOLO 8

Gli alunni possono utilizzare i servizi igienici esclusivamente durante l’intervallo, dietro autorizzazione dei docenti addetti alla sorveglianza. Nel corso della giornata gli insegnanti possono consentire agli alunni l’uso dei servizi qualora ne ravvisino una effettiva necessità. È fatto divieto dell’uso dei servizi durante la prima ora di lezione. Solo dietro presentazione di apposito certificato medico potrà essere consentito agli alunni l’uso frequente e ripetuto dei servizi igienici nella stessa giornata. I bambini della scuola dell’infanzia devono sempre essere accompagnati per l’utilizzo dei servizi igienici. Nell’utilizzo dei servizi devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.

 

ARTICOLO 9

Ogni alunno è personalmente responsabile e custode di quanto di sua proprietà. Nessun risarcimento può essere richiesto e nessuna colpa può essere addebitata al Dirigente Scolastico, ai docenti ed al personale collaboratore scolastico per oggetti di qualsiasi genere smarriti o trafugati.

Durante le attività  laboratoriali o le ore di scienze motorie le aule delle classi interessate rimarranno chiuse sotto custodia del personale collaboratore scolastico.
 

ARTICOLO 10

É proibito portare a scuola oggetti non inerenti le attività scolastiche o che possano comportare pericolo o disturbo a sé e agli altri. È severamente vietato l’uso dei telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività educative e didattiche e, in generale, all’interno dell’ambiente scolastico.  L’insegnante di classe, in caso di inosservanza di detto divieto, è tenuto al ritiro dell’apparecchio che sarà riconsegnato soltanto ai genitori degli alunni.

 

ARTICOLO 11

A tutti gli alunni è raccomandato un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. Agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria è raccomandato l’uso del grembiule.

 

ARTICOLO 12

Le assenze brevi devono essere giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci esclusivamente per mezzo dell’apposito libretto. Non sono accettate giustificazioni sul diario o su foglietti. Qualora l’alunno fosse sfornito di giustificazione sarà comunque ammesso in classe purchè giustifichi il giorno successivo. Le assenze prolungate nel tempo o le assenze frequenti e ripetute verranno segnalate dal docente coordinatore di classe al Dirigente Scolastico. L’alunno assente per più di cinque giorni sarà ammesso in classe solo se munito, oltre che della normale giustificazione, del certificato medico attestante lo stato di salute.

 

ARTICOLO 13

L’alunno che necessita di allontanarsi dalla scuola durante le ore di lezioni e in quelle in cui si svolgono attività integrative e parascolastiche deve essere prelevato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In entrambi i casi i genitori si assumono la responsabilità di quanto può accadere ai propri figli per l’uscita anticipata dalla scuola, apponendo la propria firma sul registro di classe (Scuola Secondaria di Primo Grado) o sul modulo all’uopo predisposto (Scuola dell’Infanzia e Primaria).


ARTICOLO 14

In caso di malesseri improvvisi degli alunni si provvederà al primo soccorso e ad avvertire i genitori. Qualora se ne ravvisi la necessità, si chiederà un immediato intervento del soccorso medico.


ARTICOLO 15

Al termine delle lezioni gli alunni debbono uscire dalle aule ordinatamente, accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora fino alla porta d’uscita.

Gli alunni della scuola primaria verranno affidati ai genitori o a persona delegata, viceversa al servizio di assistenza a carico del comune, se attivo. Dietro espressa richiesta dei genitori, potranno allontanarsi dalla scuola autonomamente.

Nella scuola dell’infanzia gli alunni devono essere prelevati dai genitori o consegnati al servizio scuolabus del Comune.

 

ARTICOLO 16

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli alunni ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità dell’infrazione. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, la mancanza ai doveri scolastici, gli atteggiamenti irrispettosi nei confronti del personale della scuola e dei compagni, il turbamento del regolare svolgimento delle attività educative e didattiche sono sanzionati mediante richiamo verbale o scritto nel registro di classe e/o nel diario personale dell’alunno da parte dei docenti o del Dirigente scolastico. Nella scuola secondaria di I grado le aggressioni e gli atti di violenza e di bullismo verso i compagni e il personale della scuola, i furti, gli atti di vandalismo sono sanzionati con l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni. Tale sanzione è comminata dal Consiglio di Classe. Agli alunni è offerta la possibilità di commutare la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica (riparazione dei danni, aiuto ai compagni diversamente abili, etc.).

 

ARTICOLO 17

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli alunni all’Organo di Garanzia costituito, ai sensi della normativa vigente, dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori. L’Organo di Garanzia è chiamato a esprimere il proprio parere, entro dieci giorni, dalla presentazione del ricorso. Ogni decisione è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

 

PARTE SECONDA – DOCENTI

 

ARTICOLO 18

Per assicurare l’accoglienza degli alunni, i docenti devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Eventuali ritardi, dovuti a legittimi impedimenti, devono essere comunicati al Dirigente Scolastico. I docenti dell’ultima ora sono tenuti ad accompagnare gli alunni fino all’uscita.

 

ARTICOLO 19

I docenti sono tenuti a non allontanarsi dalla classe durante le ore di lezione. Qualora un docente fosse costretto ad assentarsi dall’aula per inderogabili motivi, la classe deve essere affidata alla sorveglianza di un collaboratore scolastico o di altro docente.

 

ARTICOLO 20

La vigilanza sull’incolumità degli alunni impegnati nelle diverse attività curriculari ed extracurriculari spetta ai docenti a partire dalle ore 8:25 o dall’inizio delle attività extracurriculari e fino al termine delle lezioni o delle attività medesime. È necessario che il personale docente vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio e/o danno a cose e/o persone.

 

ARTICOLO 21

Durante gli spostamenti delle classi dalle aule ai laboratori o alla palestra, è compito dei docenti accertarsi che gli alunni mantengano un comportamento adeguato. Durante la permanenza nei laboratori i docenti vigileranno affinché gli alunni facciano un uso corretto delle attrezzature e dei materiali.

 

ARTICOLO 22

I cambi dei docenti durante le diverse ore di lezione devono avvenire in modo sollecito e ordinato. Il docente è tenuto a vigilare gli alunni della classe dove ha svolto la lezione fino all'arrivo del docente dell’ora successiva. Qualora il collega subentrante dovesse tardare, il docente potrà lasciare la classe solo dopo averla affidata alla vigilanza di un collaboratore scolastico o di altro docente.


ARTICOLO 23

È dovere dei docenti prendere visione di tutte le comunicazioni di servizio e di tutte le circolari diramate dal Dirigente Scolastico e apporre la propria firma per presa visione.


ARTICOLO 24

Ai sensi della normativa vigente, ai docenti è vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione. All’interno degli edifici scolastici è severamente vietato fumare. I trasgressori saranno sanzionati a norma di legge.

 

ARTICOLO 25

Al personale docente è vietato l’uso del telefono, del fax, degli altri strumenti informatici della scuola per motivi personali.

 

 

PARTE TERZA –  COLLABORATORI SCOLASTICI

 

ARTICOLO 26

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate.


ARTICOLO 27

I collaboratori scolastici vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all’entrata, durante l’intervallo,  negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali.


ARTICOLO 28

È compito dei collaboratori scolastici riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza reali motivi, sostano nei corridoi.


ARTICOLO 29

I collaboratori scolastici sono tenuti a rendersi facilmente reperibili e a non allontanarsi dall’area assegnata.


ARTICOLO 30

Ai collaboratori è affidata la sorveglianza degli alunni in caso di ritardo o allontanamento momentaneo dei docenti dalle classi. In caso di ritardo di un docente essi provvederanno ad avvertire tempestivamente il collaboratore del Dirigente.


ARTICOLO 31

I collaboratori scolastici accolgono i genitori degli alunni che desiderano prelevare i propri figli prima della fine delle attività. Dopo essersi sincerati dell’identità del genitore, anche attraverso la richiesta di esibizione del documento di identità, essi avvertono il docente presente in classe il quale provvederà all’annotazione del prelevamento sul registro. I collaboratori accompagneranno l’alunno dal genitore e si accerteranno che lo stesso apponga la sua firma sul registro che sarà sollecitamente riportato in classe.

 

ARTICOLO 32

È compito dei collaboratori impedire che i genitori o gli estranei non espressamente autorizzati accedano alle classi o ai locali ove vi sia presenza di alunni. I genitori che chiedono di conferire con i docenti possono farlo solo nelle ore di ricevimento.

 

ARTICOLO 33

I collaboratori scolastici comunicano ai docenti collaboratori eventuali danneggiamenti, disfunzioni, pericoli rilevati nei vari plessi dell’Istituto.


ARTICOLO 34

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga.


ARTICOLO 35

È obbligo dei collaboratori scolastici indossare, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro.

 

 

PARTE QUARTA – SERVIZI DI SEGRETERIA

 

ARTICOLO 36

Il personale amministrativo è tenuto normalmente a rispettare l’orario di servizio 08.00-14.00 fermo restando che, ove necessario, l’orario potrà essere adattato con criteri di flessibilità e turnazione.  Gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo di San Cipirello, siti in via Gramsci N. 2, sono aperti  al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. I rapporti con l’utenza sono mediati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

 

ARTICOLO 37

Il personale amministrativo cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa previste dalla legge.


ARTICOLO 38

Gli utenti possono rivolgersi all’ufficio di segreteria esclusivamente per informazioni e richieste di carattere amministrativo. La segreteria provvede al rilascio di documentazioni e certificazioni, previa richiesta scritta degli interessati.


ARTICOLO 39

Chiunque ha libero accesso all'albo d'istituto per prendere visione degli atti che vi sono esposti.


ARTICOLO 40

Nel caso in cui l’utente ravvisi dei disservizi, ha la facoltà di presentare formale reclamo in forma scritta al Dirigente Scolastico. La comunicazione deve contenere generalità, indirizzo e reperibilità del mittente per consentire al Dirigente Scolastico di rispondere entro 30 giorni, dopo aver verificato le circostanze che hanno determinato la situazione di disagio.


ARTICOLO 41

Al personale amministrativo è vietato l’uso del telefono, del fax, degli altri strumenti informatici della scuola per motivi personali.

 

ARTICOLO 42

È obbligo del personale amministrativo indossare, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro.

 

 

PARTE QUINTA – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO

 

ARTICOLO 43

I rapporti tra scuola e famiglia sono improntati al principio della reciproca fiducia e  della valorizzazione dei rispettivi ruoli. La scuola svolge un importante ruolo formativo e culturale non solo come istituzione, ma anche come agenzia educativa operante nel territorio. Pertanto essa è impegnata ad interagire con la molteplicità degli soggetti istituzionali e privati che operano nel territorio medesimo.

 

ARTICOLO 44

L’Istituto Comprensivo di San Cipirello pone in essere le iniziative più idonee per la presentazione ai genitori del piano dell’offerta formativa, delle scelte organizzative e didattiche, delle opportunità formative offerte dalle attività integrative e/o opzionali, del presente regolamento, con l’obiettivo di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.


ARTICOLO 45

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori o di estranei non espressamente autorizzati nelle aule o nei corridoi durante lo svolgimento delle attività didattiche.


ARTICOLO 46

I colloqui con i docenti avvengono negli incontri scuola-famiglia a scansione periodica e nelle ore di ricevimento degli insegnanti in orario non coincidente con quello delle lezioni.


ARTICOLO 47

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici in orario non coincidente con quello delle lezioni. Le assemblee possono essere di classe o di istituto: ad esse possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe o della scuola. La data e l’orario di svolgimento delle assemblee devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

 

ARTICOLO 48

Le comunicazioni della scuola alle famiglie possono avvenire mediante comunicazione scritta su foglio, se necessario con ricevuta di ritorno, affissione di avvisi all’albo d’istituto, comunicazione scritta sul diario personale degli alunni. In caso di sciopero del personale docente e non, le famiglie saranno preavvisate anticipatamente dell’eventuale non regolare svolgimento delle lezioni.


ARTICOLO 49

L’Istituto Comprensivo di San Cipirello stabilisce  con l’Ente Locale rapporti di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi inerenti la crescita culturale e sociale del territorio e in settori quali le visite guidate e i viaggi di istruzione, i servizi agli alunni diversamente abili o in situazione di disagio, il servizio mensa nella scuola dell’infanzia.

 

ARTICOLO 50

L’Istituto Comprensivo di San Cipirello  può sottoscrivere convenzioni ed accordi con altri soggetti pubblici e privati, purché siano finalizzati alla realizzazione degli obiettivi formativi previsti nel piano dell’offerta formativa e purché i soggetti interessati diano garanzia di serietà e correttezza.

Regolamento per i viaggi di istruzione e le visite guidate

Regolamento per i viaggi di istruzione e le visite guidate - I. C. San Cipirello

Articolo 1

I viaggi d’istruzione  e le visite guidate costituiscono attività integrative alle attività curriculari della Scuola. Sono perciò connesse con i programmi d’insegnamento ed effettuati esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali e relazionali.

 


Articolo 2

Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano uscite delle scolaresche che si esauriscono  nell’ambito  dell’orario curricolare delle lezioni o nell’ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

 

Articolo 3

Sono da considerarsi viaggi d’istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede. Per le visite guidate che richiedono l’impiego di un mezzo di trasporto e per i viaggi d’istruzione è indispensabile la relativa delibera del Consiglio d’Istituto. Si dà comunque la possibilità, per le sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell’anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.

 

Articolo 4

Il Collegio dei Docenti assegna annualmente ad un’apposita commissione il compito di  predisporre gli itinerari di visite didattiche e viaggi d’istruzione da proporre alle diverse classi all’inizio dell’anno scolastico, tenendo conto delle indicazioni generali del POF.

 

Articolo 5

La Commissione raccoglie tramite i Coordinatori di classe, entro il mese di novembre, le indicazioni  dei  Consigli su percorsi di viaggio ed elabora un programma annuale.

  

Articolo 6

L’Ufficio di Segreteria dispone i bandi di gara. La Commissione, insieme al Dirigente scolastico o a un suo delegato, elabora un prospetto comparativo dei preventivi pervenuti da sottoporre al Consiglio d’Istituto, che selezionerà la ditta vincitrice.

 
Articolo 7

È compito del coordinatore di classe sensibilizzare gli alunni alla partecipazione, raccogliere le adesioni e le autorizzazioni firmate dai genitori e farle pervenire entro il mese di gennaio alla commissione viaggi.

 

Articolo 8

Per tutti i viaggi d’istruzione non è prevista, di norma, copertura finanziaria dell’Istituto e, pertanto, gli alunni dovranno contribuire pro/quota per l’intera spesa; per questo, sarà favorito il raggruppamento di classi, allo scopo di contenere le spese del viaggio.

 

Articolo 9

Per gli alunni in disagiate condizioni economiche, il Consiglio di Istituto, potrà deliberare totali o parziali rimborsi in rapporto alla disponibilità finanziaria dell’Istituto.


Articolo 10

L'adesione degli alunni dovrà essere la più ampia, coinvolgendo l'intera classe; l'attività potrà essere comunque realizzata se la partecipazione sarà non inferiore ai due terzi dei componenti delle singole classi. I docenti promotori delle iniziative avranno cura, pertanto, di rimuovere tutte le cause che impediscono la partecipazione degli alunni.

 

Articolo 11

Gli alunni partecipanti dovranno versare una quota, a titolo di caparra, pari al 30% del costo  del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La quota versata a titolo di caparra non verrà restituita (ad eccezione dell’annullamento del viaggio o nel caso subentrino gravi motivi familiari o di salute), ma verrà utilizzata per mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni, mentre le eventuali eccedenze saranno finalizzate alle integrazioni previste dall’ Art. 9. Il saldo dovrà essere effettuato almeno dieci giorni prima della partenza.

 

Articolo 12

Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati  esclusivamente fra i docenti, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso. Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, si garantirà la presenza del docente di sostegno. Limitatamente alla scuola dell’infanzia, parteciperanno alle visite guidate solo i bambini che abbiano compiuto i cinque anni e i docenti accompagnatori saranno in numero maggiore rispetto al rapporto sopra indicato.

 
Articolo 13

Non possono partecipare né associarsi ai viaggi d’istruzione approvati dall’Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all’uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità.

 

Articolo 14

Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

 

Articolo 15

Le gratuità offerte dalle agenzie vengano utilizzate a concorrenza delle spese per i docenti accompagnatori.

 

Articolo 16

Il comportamento dello studente durante le uscite deve essere ineccepibile. Comportamenti non corretti da parte dei singoli o di tutta una classe saranno sanzionati in loco. Al rientro in sede, per tali comportamenti saranno presi gli opportuni provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare dell’Istituto.

 

Articolo 17

Durante la visita guidata o il viaggio di istruzione, ciascun alunno è responsabile degli oggetti personali in suo possesso.

 

Articolo 18

Prima della partenza i genitori dovranno segnalare ai docenti accompagnatori situazioni particolari di ordine medico – sanitario.

 

Articolo 19

Gli alunni che non partecipano ai viaggi d’istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni e a svolgere esercitazioni o attività di recupero sul programma svolto.

 

Articolo 20

Al termine del viaggio o visita d’istruzione i docenti accompagnatori riferiranno in una relazione le attività svolte, il comportamento tenuto dagli alunni ed eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall’agenzia o dalla ditta di trasporto.

 

Articolo 21

È obbligatorio acquisire il consenso scritto alla partecipazione al viaggio per tutti gli studenti.

 
Articolo 22

Tutte le visite guidate e i viaggi si effettueranno entro la prima metà di maggio.

 

Articolo 23

Le visite guidate che riguardano progetti particolari e le uscite didattiche nel territorio dovranno essere di volta in volta autorizzate dal  Dirigente scolastico e gli alunni vi potranno partecipare  previa autorizzazione scritta da parte dei genitori.

 

Articolo 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda  alla  normativa vigente.

Regolamento per la disciplina degli incarichi a esperti esterni

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

 

§         VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;

§         VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’ 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

§        VISTO in particolare l'art. 33, comma 20, del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/02/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

§         VISTA la deliberazione adottata dal Collegio dei Docenti in data 18/10/2010;

§         VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297;


EMANA


ai sensi dell'art. 40 del Decreto interministeriale n. 44 dell’1/02/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento di Istituto.


ARTICOLO 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.     Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del Decreto interministeriale n. 44 del 1/02/2001, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel piano dell’offerta formativa (POF).

 
ARTICOLO 2 – REQUISITI PROFESSIONALI

1.     Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF, per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il Dirigente Scolastico stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento.

2.     I criteri saranno pubblicizzati mediante affissione all'Albo dell’Istituto, pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

 

ARTICOLO 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

1.      All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'Albo dell’Istituto, pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

2.     Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

§         l'oggetto della prestazione;

§         la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione.

§         il corrispettivo proposto per la prestazione.

 

3.     I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

 

4.     Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.


ARTICOLO 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1.     I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento sono determinati dal Consiglio d'istituto, di norma nella misura delle spettanze tabellari fissate nel CCNL del comparto scuola. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all’esperto esterno, nell’ambito della disponibilità finanziaria. Può anche essere previsto un compenso forfetario, ove più conveniente per l’Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari o di altri enti.

 

2.     Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.


ARTICOLO 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

1.     I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.

 

2.      La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

§         curriculum complessivo del candidato;

§         contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;

§         pubblicazioni e altri titoli.

 

3.      Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

§         livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

§         congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;

§         eventuali precedenti esperienze didattiche.


Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un’apposita commissione, composta da docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

 

ARTICOLO 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

1.     Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.

 

2.      Nel contratto devono essere specificati:

§         l’oggetto della prestazione

§         i termini di inizio e conclusione della prestazione;

§         il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e dei contributi previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;

§         le modalità di pagamento dei corrispettivi;

§         le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 dei C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

 

3.     Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del     profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

 

4.     La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

 

5.     I contratti di cui al presente regolamento rientrano nella fattispecie dei contratti a progetto o di prestazione d’opera occasionale e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione dei contraenti e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

 

6.     I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno     scolastico e sono rinnovabili.

 

7.      Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

 

8.     E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

 

ARTICOLO 7 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1.     I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

§         che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;

§         che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza con altri impegni di lavoro;

§         per cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

 

ARTICOLO 8 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1.     Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con, i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 dei D.L.vo 30/3/2001, n. 165.

 

2.     L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.